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Voto domiciliare per elettori affetti da infermità

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione
Avviso voto_domiciliare
Allegato_voto_domiciliare

Guida per il voto domiciliare

In vista delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022: è ammessa la possibilità di voto domiciliare per gli elettori affetti da grave infermità o in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Le domande possono essere inoltrate dal 3 al 23 maggio 2022 al Comune di Santo Stefano Quisquina, allegando all’istanza: Leggi Tutto

ISTANZA PER VOTO DOMICILIARE

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DI DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017

Anche in occasione delle prossime consultazioni elettorali regionali, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1- convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22- come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di “elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione”.

Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

L’elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione. Tale ultimo termine, tuttavia, in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare – che vale sia per il primo turno di votazione che per l’eventuale turno di ballottaggio – deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria provinciale.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l’ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all’art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati “non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”.

Si ritiene perciò utile che il sig. Direttore del l’ Azienda Sanitaria Provinciale (nella fattispecie ASP n. 1 di Agrigento) sensibilizzi i dirigenti medici preposti affinché venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell’art. 1 della legge n. 46/2009.

I sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le seguenti indicazioni: (nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell’abitazione ed eventuale recapito telefonico), specificando se l’elettore:

• vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;

• vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune;

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane di sabato 4 novembre 2017, giorno che precede il turno di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l’elettore vota a domicilio in un’altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l’altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzandosi, all’occorrenza, e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

LEGGI L’AVVISO DELLA PREFETTURA SU VOTO DOMICILIARE

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Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

UFFICIO ELETTORALE

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

IL SINDACO

in occasione del Referendum Popolare convocato ai sensi dell’ art. 138 co. 2 della Costituzione per il giorno di domenica 4 dicembre 2016

INFORMA

che l’art. 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46, ha introdotto la possibilità del voto domiciliare per gli elettori affetti da gravi infermità che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’ abitazione in cui dimorano o per i quali l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’ art. 29 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Per poter fruire di detta opportunità, è necessario far pervenire al Sindaco del Comune di Santo Stefano Quisquina, tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, cioè, nella specie, entro lunedì 14 novembre 2016, una espressa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui si dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria.

La domanda, in carta libera, deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l’indirizzo completo dell’ abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico; alla suddetta istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

• copia di un documento di identità in corso di validità;

• copia della tessera elettorale;

• certificato medico, rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente alla votazione, cioè, nella specie, al 3 marzo 2016, attestante l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell’ art. 1 legge n. 46/2009, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato medico potrà attestare anche l’eventuale necessità di assistenza da parte di un accompagnatore di fiducia per esprimere il voto (tale aggiunta non è necessaria per coloro che sulla tessera elettorale abbiano già fatto apporre l’annotazione permanente del voto assistito).

Per ogni utile informazione e per il ritiro del modulo di domanda è possibile rivolgersi all’ Ufficio Elettorale.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell’ art. 32 co. 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, è pubblicato sul sito Web istituzionale di questo Comune.

Scarica l’avviso di voto domiciliare

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Dichiarazione di accessibilità
Il Comune di Santo Stefano Quisquina si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Clicca qui: https://form.agid.gov.it/view/70b5d98a-d200-4ca5-a0e1-74429e414c8a/

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