Limitazione delle attività rumorose nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, connesse a forme di intrattenimento, nel periodo estivo dal 09/07/2019 al 29/09/2019.
IL SINDACO
– Premesso che nel corso della stagione estiva vengono svolte attività di intrattenimento nei pubblici esercizi che comportano emissioni sonore all’interno e all’esterno dei locali che si protraggono oltre i consueti orari notturni;
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– che le attività di cui sopra si concretizzano sia mediante l’uso di apparecchi elettronici, sia mediante esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l’ausilio di cantanti; – che sono pervenute, negli anni, numerose lamentele da parte di privati cittadini che risiedono nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici per i rumori molesti e il frastuono causato da intrattenimenti musicali nelle ore notturne, reclamando il diritto alla salute ed al riposo notturno; – Considerato che la tutela dall’inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni risulta indispensabile ai fini della salvaguardia della salute pubblica; – che è necessario dover garantire la quiete e la serenità dei residenti durante il periodo in oggetto considerato; – che è necessario disciplinare nel periodo estivo gli orari delle attività rumorose derivanti da intrattenimento offerti da i pubblici esercizi, tenendo conto degli interessi dei cittadini e degli esercenti; – Ritenuto di dover disciplinare gli orari delle attività rumorose derivanti da intrattenimento offerti dai pubblici esercizi, tenendo conto degli interessi dei cittadini e degli esercenti, al fine di tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza pubblica; – Uditi i titolari e gestori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nella riunione del 06 Luglio 2015; – Vista l’Ordinanza n048 del 31/10/2013 relativa alla Iiberalizzazione degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande; – Visto l’Art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’ Art.6 del D.L. 23 Maggio 2008 n. 92, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) il quale attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; Visto l’Art. 17-bis del T.U.L.P.S., che stabilisce le sanzioni per l’inosservanza alle prescrizioni date dall’Autorità di Pubblica Sicurezza (Sindaco); – Vista la Legge n. 447/1995; – Visto il D.P.C.M. del 14/11/1997; ORDINA per i motivi espressi in premessa, nel periodo dal 09/07/2019 al 29/09/2019: da Domenica a Venerdì alle ore 01,00; Sabato alle ore 01,30; DISPONE che la presente ordinanza sia resa nota a tutti gli interessati mediante affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione all’Albo Pretorio On Line del Comune e trasmessa al Prefetto di Agrigento. Fatto salvo quanto previsto dall’Art. 650 del Codice Penale, per chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall’Autorità competente, le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00, come previsto dall’17-bis del T.U.L.P.S. e dalla Legge n. 447/1995. Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza. INFORMA che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso: – al Prefetto della Provincia di Agrigento, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretori o del Comune; – al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sicilia, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretori o del Comune; – ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione. IL SINDACO: Francesco Cacciatore