IL SINDACO
Visti gli artt. 18 e 39 del T.U. 20 marzo 1967 n. 223, e successive modifiche ed integrazioni;
RENDE NOTO Che da oggi e fino al 20 corrente mese sono depositati nell’Ufficio comunale: Ogni cittadino può, entro tale periodo, prendere visione degli atti anzidetti. Contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, mancata iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi predisposti dal Responsabile dell’ Ufficio Elettorale Comunale, nonché contro la decisione di cui sopra e contro l’assegnazione degli iscritti e degli iscriventi alle singole sezioni, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso, anche per il tramite del Comune, alla Commissione Elettorale Circondariale, non oltre il 20 corrente mese, con le modalità di cui all’ art. 20 del testo unico sopracitato. IL SINDACO
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(Francesco Cacciatore)