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Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DI DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017

Anche in occasione delle prossime consultazioni elettorali regionali, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1- convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22- come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di “elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione”.

Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

L’elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione. Tale ultimo termine, tuttavia, in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare – che vale sia per il primo turno di votazione che per l’eventuale turno di ballottaggio – deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria provinciale.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l’ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all’art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati “non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”.

Si ritiene perciò utile che il sig. Direttore del l’ Azienda Sanitaria Provinciale (nella fattispecie ASP n. 1 di Agrigento) sensibilizzi i dirigenti medici preposti affinché venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell’art. 1 della legge n. 46/2009.

I sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le seguenti indicazioni: (nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell’abitazione ed eventuale recapito telefonico), specificando se l’elettore:

• vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;

• vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune;

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane di sabato 4 novembre 2017, giorno che precede il turno di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l’elettore vota a domicilio in un’altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l’altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzandosi, all’occorrenza, e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

LEGGI L’AVVISO DELLA PREFETTURA SU VOTO DOMICILIARE

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